DAT inapplicate
La recente pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo su un caso francese ha riacceso un interrogativo decisivo per chi si occupa di fine vita: le Direttive Anticipate di Trattamento (DAT) sono davvero “vincolanti” in ogni circostanza? La risposta, nel modello francese esaminato dalla Corte è: si ‘quasi’ sempre.
Il caso: una volontà scritta, una decisione clinica opposta
Il ricorso nasce dopo un grave incidente (maggio 2022) e un ricovero in terapia intensiva. Il paziente aveva lasciato direttive anticipate in cui chiedeva che i trattamenti di sostegno vitale non fossero interrotti qualora non fosse più stato in grado di esprimersi o si fosse trovato in coma irreversibile.
I medici, però, hanno ritenuto che la prosecuzione delle cure configurasse “ostinazione irragionevole” (accanimento/obstinatio), avviando una procedura collegiale e ottenendo il via libera delle giurisdizioni interne, fino al Conseil d’État. La famiglia (moglie e sorelle) ha quindi invocato la violazione dell’articolo 2 della Convenzione (diritto alla vita).
La regola francese: “manifestamente inappropriate”
Il punto cardine sta nella norma che consente ai medici, in condizioni specifiche, di discostarsi dalle direttive anticipate quando risultino “manifestamente inappropriate o incompatibili con la situazione medica”. Non si tratta, almeno nelle intenzioni del legislatore, di una libertà generica di ignorare il paziente: è una clausola di eccezione che si attiva solo con garanzie procedurali (collegialità, tracciabilità, informazione alla persona di fiducia o ai familiari).
Prima ancora, la questione era stata sottoposta al Conseil constitutionnel, che ha ritenuto la disciplina non contraria ai principi costituzionali invocati, proprio perché l’eccezione è delimitata (“manifestamente”) e inserita in una procedura strutturata.
Cosa dice Strasburgo
La Corte non afferma che “il medico vale più del paziente”.
Il messaggio è più tecnico e, se vogliamo, più inquietante: la tutela dei diritti, in questi casi, passa soprattutto dalla qualità del processo decisionale.
In sintesi, la Corte considera compatibile con la Convenzione un sistema in cui:
- esiste una base legale chiara;
- la decisione è presa con procedura collegiale e motivazione clinica;
- la famiglia è ascoltata (senza che ciò equivalga a un potere di veto);
- è assicurato controllo giudiziario effettivo.
È utile ricordare che, nel caso specifico, la Corte si è pronunciata anche su una richiesta urgente (misura provvisoria) e ha ritenuto, “nelle circostanze particolari”, di non bloccare l’esecuzione della decisione interna.
Diritti individuali e potere decisionale medico: il confine sottile
Dal punto di vista bioetico, questa decisione illumina un equilibrio delicato:
- Autonomia: le DAT restano uno strumento essenziale di autodeterminazione. Ma l’autonomia, nei sistemi reali, raramente è “assoluta”: deve misurarsi con la proporzionalità delle cure e con l’idea che la medicina non sia obbligata a erogare trattamenti ritenuti clinicamente abusivi o sproporzionati.
- Responsabilità professionale: la deroga, se rigorosamente circoscritta, può essere letta non come paternalismo, ma come tutela del paziente contro la trasformazione del trattamento in “mero mantenimento biologico” privo di beneficio realistico.
- Rischio di scivolamento: il pericolo vero è l’elasticità della formula. Se “manifestamente inappropriate” diventasse una scorciatoia interpretativa, le DAT perderebbero forza e la fiducia dei cittadini verrebbe erosa.
La differenza tra garanzia e abuso non è nella parola “manifestamente”, ma in come la si applica: dati clinici robusti, collegialità reale, motivazione puntuale, e possibilità concreta di revisione esterna.
E in Italia?
Anche l’ordinamento italiano conosce eccezioni: la Legge 219/2017 prevede che il medico possa non attenersi alle DAT in casi delimitati (incongruità rispetto alla condizione clinica o nuove terapie non prevedibili), in un percorso che valorizza il fiduciario, e, nel conflitto, il giudice. In altre parole, la tensione tra autodeterminazione e appropriatezza non è un’anomalia francese: è un tema europeo.
Un messaggio pratico per chi scrive le DAT
Questa vicenda suggerisce, con sobrietà ma chiarezza, una lezione: le DAT funzionano meglio quando sono clinicamente “leggibili”. Non solo “sì/no” ai trattamenti, ma valori guida, soglie di accettabilità, obiettivi (prolungare la vita a ogni costo? privilegiare coscienza e relazione? evitare dipendenza totale?), e nomina di un fiduciario che conosca davvero la storia del paziente. Così si riduce l’area grigia in cui altri—medici o tribunali—devono interpretare.
In conclusione: la Corte non legittima un primato del medico sulla persona; legittima un sistema in cui, in circostanze eccezionali e con garanzie, il giudizio di proporzionalità può prevalere su un testo anticipato. La sfida, per chi tutela i diritti nel fine vita, è pretendere che quelle garanzie siano sempre sostanziali, trasparenti e verificabili.
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